Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata: a tutelare e a promuovere la produzione della frutta in guscio, nocciola, mandorla, noce, pistacchio, carruba e castagna, e in particolare di quella prodotta nelle zone collinari e di montagna; a valorizzare tale produzione come prodotto tipico e a incentivarne la coltivazione con metodo biologico, assicurando un adeguato reddito ai produttori; a sostenere le aggregazioni dei produttori in forme associative; a salvaguardare il legame della popolazione con il rispettivo territorio, in conformità al ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione europea.
      2. La presente legge e altresì finalizzata a promuovere il contenimento del costo dei fattori di produzione, la riorganizzazione del settore della commercializzazione e la crescita delle capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali nonché dei giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.